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Art. 27a Obbligo di esame della capacità creditizia 28
Prima della conclusione del contratto, il creditore professionale o l’intermediario di crediti partecipativi esamina la capacità creditizia del consumatore. 28 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). |