|
Art. 31 Rilievo delle indicazioni fornite dal consumatore
1 Il creditore professionale o l’intermediario di crediti partecipativi può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione finanziaria (art. 28 cpv. 3 e 4) o alla situazione economica (art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1).33 Può chiedere al consumatore l’estratto del registro delle esecuzioni e un’attestazione del salario o, se questi non esercita un’attività dipendente, altri documenti che ne indichino il reddito.34 2 Sono fatte salve le indicazioni manifestamente inesatte o in contraddizione con i dati di cui dispone la Centrale d’informazione. 3 In caso di dubbi sull’esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il creditore professionale o l’intermediario di crediti partecipativi le verifica sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati.35 Non può limitare la verifica ai documenti indicati nel capoverso 1.36 33 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4111; FF 201428552875). 35 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). 36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4111; FF 201428552875). |