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Art. 36a Pubblicità aggressiva 42
1 La pubblicità per i crediti al consumo non deve essere aggressiva. 2 I creditori professionali definiscono in modo adeguato in una convenzione di diritto privato quale pubblicità è considerata aggressiva. 3 Se la convenzione non è conclusa entro congruo termine o se la reputa insufficiente, il Consiglio federale disciplina quale pubblicità è considerata aggressiva. 42 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4111; FF 201428552875). |