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Art. 40 Condizioni di rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:
2 L’autorizzazione è rilasciata alle società e alle persone giuridiche soltanto se tutti i membri della direzione posseggono le conoscenze e le attitudini menzionate nel capoverso 1 lettera b. 3 Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i dettagli inerenti alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 2. 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4111; FF 201428552875). |