1 La presente legge non si applica:
- a.
- ai contratti di credito o alle promesse di credito direttamente o indirettamente garantiti da pegno immobiliare;
- b.
- ai contratti di credito o alle promesse di credito coperti da garanzie bancarie usuali depositate o per i quali il consumatore ha depositato averi sufficienti presso il creditore;
- c.
- ai crediti concessi o messi a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri;
- d.
- ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico;
- e.7
- ai contratti di credito per importi inferiori a 500 franchi o superiori a 80 000 franchi; i crediti concessi in modo coordinato a un consumatore per il tramite di un intermediario di crediti partecipativi sono sommati;
- f.8
- ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi;
- g.
- ai contratti stipulati in vista della fornitura continua di servizi o prestazioni di aziende d’approvvigionamento, in base ai quali il consumatore ha diritto di onorare il costo dei medesimi, per il periodo in cui sono forniti, mediante pagamenti rateali.
2 Il Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l’importo di cui al capoverso 1 lettera e.
7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4111; FF 201428552875).