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Art. 7 Esclusione
1 La presente legge non si applica:
2 Il Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l’importo di cui al capoverso 1 lettera e. 7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4111; FF 201428552875). |