Art. 9 Crediti in contanti
1 I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto. 2 Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni: - a.
- l’ammontare netto del credito;
- b.
- il tasso annuo effettivo o, in difetto di questo, il tasso d’interesse annuale e le spese addebitate al momento della conclusione del contratto;
- c.
- le condizioni secondo cui gli interessi e le spese di cui alla lettera b possono essere modificati;
- d.
- gli elementi del costo totale del credito che non sono considerati nel calcolo del tasso annuo effettivo (art. 34), ad eccezione delle spese scaturite dall’inadempimento degli obblighi contrattuali; se è conosciuto, l’ammontare esatto di questi elementi di costo dev’essere indicato; diversamente, quando è possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica;
- e.
- l’eventuale limite massimo del credito;
- f.
- le modalità di rimborso, in particolare l’ammontare, il numero e la periodicità o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l’importo totale di questi versamenti;
- g.
- nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata;
- h.
- il diritto di revoca e il termine di revoca (art. 16);
- i.
- le garanzie eventualmente richieste;
- j.
- la parte del reddito che risulta pignorabile in seguito all’esame della capacità creditizia (art. 28 cpv. 2 e 3); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto di credito al consumo; esso costituisce parte integrante del contratto.
|