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Legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Legge sulle cellule staminali, LCel)
del 19 dicembre 2003 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 21Provvedimenti
1 L’Ufficio adotta tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della presente legge.
2 Esso può in particolare:
a.
contestare manchevolezze e impartire un congruo termine per ripristinare la situazione conforme al diritto;
b.
sospendere o revocare autorizzazioni;
c.
confiscare e distruggere embrioni e cellule staminali embrionali non conformi alla presente legge, nonché cloni, chimere, ibridi e partenoti.
3 L’Ufficio adotta i necessari provvedimenti cautelari. In particolare, anche soltanto in caso di sospetto fondato può sequestrare o custodire gli embrioni, le cellule staminali embrionali, i cloni, le chimere, gli ibridi e i partenoti contestati.
4 In caso di sospettata infrazione alla presente legge, i servizi doganali possono trattenere al confine o nei depositi doganali gli invii di embrioni, cellule staminali embrionali, cloni, chimere, ibridi e partenoti e avvalersi dell’aiuto dell’Ufficio. Quest’ultimo procede agli ulteriori accertamenti e adotta i provvedimenti necessari.