Legge federale
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Art. 26 Competenza e diritto penale amministrativo
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni. 2 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell’azienda), nonché 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo. |