Legge federale
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Art. 13 Collaborazione con altri uffici di controllo 35
1 Il Controllo federale delle finanze …36 e l’Organo parlamentare di controllo dell’Amministrazione si scambiano i programmi di revisione e di verifica e coordinano in stretto contatto le loro attività. 2 Se constata irregolarità nell’organizzazione, nella gestione amministrativa o nell’adempimento dei compiti, il Controllo federale delle finanze lo comunica agli uffici e organi interessati che assumono compiti interdipartimentali. A seconda dei problemi rilevati, informa in particolare l’Amministrazione federale delle finanze, l’Ufficio federale del personale, l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione, il Centro nazionale per la cibersicurezza, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, la CaF, il settore TDT della CaF o l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.37 3 Se constata lacune o difetti nella legislazione, ne informa l’Ufficio federale di giustizia.38 4 Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.39 35Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). 36 La designazione dell’unità amministrativa è stata soppressa in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell’informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6077). 38 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385). 39 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385). |