Legge federale
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Art. 16 Ampiezza della vigilanza
1 Il Controllo federale delle finanze, nell’ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l’impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale. 2 Negli altri casi, esso può esaminare l’impiego delle prestazioni federali solo con il consenso del Governo cantonale. 3 Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione. 4 Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assistenza al Controllo federale delle finanze nell’esercizio dei suoi compiti. |
