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Legge federale sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF)1
del 28 giugno 1967 (Stato 1° settembre 2023)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). Per la stessa disp. i titoli marginali sono trasformati in titoli centrali.
Art. 16Ampiezza della vigilanza
1 Il Controllo federale delle finanze, nell’ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l’impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale.
2 Negli altri casi, esso può esaminare l’impiego delle prestazioni federali solo con il consenso del Governo cantonale.
3 Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione.
4 Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assistenza al Controllo federale delle finanze nell’esercizio dei suoi compiti.