Legge federale
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Art. 17 Procedura
1 Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l’articolo 16 capoverso 1 delle irregolarità presso i Cantoni o gli uffici loro sottoposti, le comunica all’ufficio competente della Confederazione. Questo tratta ed espedisce la faccenda con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l’ufficio della Confederazione e il Controllo federale delle finanze sono applicabili per analogia le prescrizioni sulla procedura in caso di contestazione (art. 12). 2 Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l’articolo 16 capoverso 2 delle irregolarità, le comunica al Governo cantonale, non meno che all’ufficio federale competente, e fa le proposte necessarie. |
