Legge federale
|
Art. 2 Organizzazione 11
1 Il Controllo federale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomina per il personale. Salvo disposizione contraria della presente legge, si applica per analogia la legislazione sul personale dell’Amministrazione generale della Confederazione. 2 Il Consiglio federale nomina il direttore per un periodo amministrativo di sei anni. La nomina dev’essere approvata dall’Assemblea federale. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio, previa consultazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato.12 È fatto salvo il ricorso al Tribunale amministrativo federale.13 3 Il Controllo federale delle finanze presenta al Consiglio federale un progetto di bilancio preventivo annuale. Il Consiglio federale lo trasmette senza modifiche all’Assemblea federale. 4 Assieme all’approvazione del bilancio preventivo dell’Amministrazione generale della Confederazione, l’Assemblea federale stabilisce l’effettivo e la retribuzione del personale del Controllo federale delle finanze. 11Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691). 12 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385). 13 Nuovo testo del per. giusta il n. II 25 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575). |