Legge federale
|
|
Art. 4 Permesso di testimoniare e produrre documenti 15
Il direttore del Controllo federale delle finanze è competente a concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario. Egli ne informa con un anticipo di cinque giorni feriali il capo del Dipartimento competente per l’affare di cui si tratta. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385). |
