Legge federale
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Art. 8 Campo di vigilanza
1 Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all’articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:
1bis ...23 2 I tribunali della Confederazione, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all’esercizio dell’alta vigilanza dell’Assemblea federale.24 3 Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche dove la legge o lo statuto preveda un controllo interno. 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691). 23 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691). Abrogato dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 29332969). 24 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). |