Legge federale
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Art. 17 Principio
1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell’offerta nell’ambito della loro attività per mezzo:
2 Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica. 3 Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell’offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al DFI la possibilità di esprimere un parere. |