Legge federale
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Art. 2 Definizioni
1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un’impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato. 2 Per film svizzero si intende un film:
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