Legge federale
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Art. 23 Obbligo di registrazione
1 Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l’attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione. 2 Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera. 3 Se l’impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all’Ufficio. |