Legge federale
|
Art. 24 Obbligo di notifica
1 Le imprese di produzione sostenute notificano ogni anno i titoli e i dati tecnici dei film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all’estero con la loro commercializzazione. 2 Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati. 3 Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente – le altre imprese di proiezione, mensilmente – i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati. 3bis Le imprese che commercializzano film ad altri fini al di fuori delle sale notificano annualmente i risultati della commercializzazione dei film suddivisi per versione linguistica.14 4 Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un’organizzazione da lei riconosciuta. 5 I dati di cui ai capoversi 2, 3 e 3bis sono pubblicati periodicamente.15 14 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). |