Legge federale
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Art. 28 Infrazione all’obbligo di notifica
1 Chiunque, come membro della direzione di un’impresa soggetta all’obbligo di notifica, omette di notificare i dati che egli ha l’obbligo di notificare conformemente all’articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa. 2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi. |