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Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)
del 14 dicembre 2001 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 5Cultura cinematografica
La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:
a.
la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;
b.
i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;
c.
l’archiviazione e il restauro di film;
d.
la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;
e.
altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l’innovazione cinematografiche in Svizzera;
f.
la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.