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Art. 10 Contratti di prestazioni
1 La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari. 2 È esclusa la concessione periodica di sussidi d’esercizio a imprese che perseguono uno scopo lucrativo.8 8 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). |
