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Art. 13 Forma degli aiuti finanziari 9
1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.10 2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie. 9 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20116127; FF 2007 44214459). 10 Nuovo testo giusta n. I 2 della LF del 19 marzo 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109). |