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Art. 14 Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno
1 Le decisioni in merito all’assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall’Ufficio federale della cultura (UFC)11. 2 Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l’UFC fa esaminare le domande da commissioni d’esperti o da esperti incaricati. 3 ...12 11 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. 12 Abrogato dall’all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). |