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Art. 19 Pluralismo linguistico
1 I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale. 2 Un’impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.16 3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all’articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 200617 sulla radiotelevisione.18 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). 18 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). |