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Art. 19a Accesso al patrimonio cinematografico 19
1 I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera». 2 Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico. 19 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). |