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Art. 22 Esenzione dalla tassa
1 Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica in una determinata regione. 2 In caso di inadempimento colpevole dell’obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta. |
