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Art. 24 Obbligo di notifica
1 ...20 2 Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati. 3 Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente – le altre imprese di proiezione, mensilmente – i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati. 3bis ...21 4 Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un’organizzazione da lei riconosciuta. 5 I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.22 20 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). 21 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (RU 2015 5637; FF 2015 447). Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). |