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Art. 24a
1 Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell’offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili. 2 L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero. 3 Il Consiglio federale esenta le imprese dall’obbligo di cui al capoverso 1 se:
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