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Art. 24b Principio
1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni. 2 L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero. 3 La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR). 4 Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio federale presenta un rapporto concernente l’entità dell’obbligo di investimento o della tassa sostitutiva di cui ai capoversi 1 e 2 e gli effetti di tali investimenti e tasse sulla creazione cinematografica svizzera e sulle imprese soggette all’obbligo di investimento o di versare la tassa. |