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Art. 24g Obbligo di registrazione
1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione. 2 Le imprese non iscritte nel registro svizzero di commercio devono indicare nel registro di cui al capoverso 1 un recapito in Svizzera e le persone responsabili. 3 Le modifiche devono essere comunicate senza indugio all’UFC. |