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Art. 25 Commissione federale della cinematografia
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l’esecuzione della presente legge. 2 La Commissione del cinema dev’essere consultata segnatamente in merito:
3 Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema. Ne nomina il presidente e i membri. 4 Il DFI disciplina l’organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari. |