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Art. 27 Infrazioni all’obbligo di registrazione
1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24g capoversi 1 e 2, è punito con la multa.26 2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi. 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). |