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Art. 28 Infrazione all’obbligo di notifica
1 Chiunque, come membro della direzione di un’impresa, omette di notificare i dati che ha l’obbligo di notificare conformemente all’articolo 24 capoversi 2 e 3, 24h o 24i capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, è punito con la multa.27 2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi. 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). |