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Art. 32 Procedura e protezione giuridica 29
1 Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 ...30 3 Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l’inadeguatezza. 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). 30 Abrogata dall’all. n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 20116127; FF 2007 44214459). |