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Art. 8 Promozione cinematografica 45
1 Gli aiuti finanziari sono accordati:
2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all’obbligo di reinvestire, e la procedura. 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). |
