Legge federale
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Art. 4 Caratteristica d’identificazione del paziente
1 Se il paziente ha dato il suo consenso ai sensi dell’articolo 3, può essere chiesto presso l’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) un numero che funge da caratteristica d’identificazione per la cartella informatizzata (numero d’identificazione del paziente). Il numero d’identificazione del paziente è generato in modo casuale. 2 Il numero d’identificazione del paziente è registrato nella banca dei dati d’identificazione dell’Ufficio centrale di compensazione. 3 Allo scopo di garantire la qualità, l’Ufficio centrale di compensazione può collegare il numero d’identificazione del paziente al numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS. 4 L’Ufficio centrale di compensazione può riscuotere emolumenti per le spese connesse con l’assegnazione e la verifica del numero d’identificazione del paziente. 5 Il Consiglio federale definisce le misure tecniche e organizzative per un’emissione e un’utilizzazione sicure del numero d’identificazione del paziente. |