Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzeradel 29 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2013) |
Art. 41
Annullamento 1Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.1 1bisLa naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.2 2Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 12 a 17 può essere parimente annullata dall'autorità cantonale. 3Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2011 (Prolungamento del termine di annullamento), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 347; FF 2008 1103 1115). |