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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 1
1 È cittadino svizzero dalla nascita:
a.
il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
b.
il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
2 Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l’acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.
3 I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.