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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 10
1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:
a.
aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e
b.
vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.
2 La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell’unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per:
a.
reintegrazione; o
b.
naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.