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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 12
1 Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
a.
dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
b.
dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
c.
dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
d.
dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e
e.
dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.
2 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.
3 I Cantoni possono prevedere altri criteri d’integrazione.