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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 13
1 Il Cantone designa l’autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.
2 Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell’esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
3 Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, la SEM concede l’autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all’autorità cantonale di naturalizzazione.
4 L’autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende.