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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 14
1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l’autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
2 L’autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.
3 Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l’acquisizione dell’attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.