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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 17
1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.
2 Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:
a.
cittadinanza;
b.
durata del soggiorno;
c.
informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all’integrazione riuscita.
3 Nella scelta dei dati di cui al capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.