Legge federale
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Art. 2
1 Il figlio acquisisce, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero. 2 Se entrambi i genitori sono svizzeri, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. |
