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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 21
1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
a.
vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
b.
ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;
2 Qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può presentare una domanda se:
a.
vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
b.
ha vincoli stretti con la Svizzera.
3 Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per:
a.
reintegrazione; o
b.
naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
4 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l’attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.