Legge federale
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Art. 22
1 Chiunque ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall’autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. 2 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore. Acquisisce simultaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone. |