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Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 22
1 Chiunque ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall’autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
2 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore. Acquisisce simultaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone.