Legge federale
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Art. 24a3
1 Il figlio di genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni:
2 La domanda deve essere presentata prima del compimento del venticinquesimo anno d’età. 3 Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera. 3 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione), in vigore dal 15 feb. 2018 (RU 2018 531; FF 2015 7171201). |
